Protocollo Istituto Superiore Sanità

Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19

Istituto Superiore di Sanità 
Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi - Versione del 25 aprile 2020. 
Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 
2020, ii, 26 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
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Biocidi

I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi del BPR sono autorizzati e disponibili sul mercato europeo classificati come “biocidi”. 
La relativa autorizzazione viene rilasciata a livello unionale dalla Commissione europea oppure, come si verifica più frequentemente, dal Ministero della Salute, previa valutazione tecnico-scientifica dei dossier da parte dell’ISS. Per la disinfezione umana e per quella delle superfici il BPR identifica due distinte tipologie di prodotti (Product Type, PT): 
  • PT1 per l’igiene umana: la tipologia di prodotto PT1 include tutti quei “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”;
  • PT2: per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici. La tipologia di prodotto PT2 comprende i “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”. 
Il BPR identifica anche altri tipi di disinfettanti quali quelli per l’igiene veterinaria (PT3), per le superfici a contatto con gli alimenti (PT4) e per le acque potabili (PT5).

Principi attivi biocidi contro i virus

Fra i diversi principi disponibili attivi contro i virus, l’acido lattico è attualmente autorizzato in Italia per i biocidi per l’igiene umana (PT1) e per le superfici (PT2), mentre il perossido di idrogeno è autorizzato per la disinfezione delle superfici (PT2). 
L’efficacia dei prodotti nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese e pertanto la specifica “efficacia dichiarata” che si riferisce al claim – rivendicazione in etichetta – è stabilita a seguito dell’esame della documentazione presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto (Tabella 2). Tale dichiarazione non esclude che lo stesso principio attivo, verificato mediante test mirati, non possa essere attivo anche nei confronti di altri microrganismi. 

Tabella 2

Principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia Principio attivo PT 1 - disinfettante igiene umana PT 2 - disinfettante superfici
Acido lattico (n. CAS 50-21-5) Autorizzazione semplificata (principio attivo a basso rischio) Efficacia dichiarata: “Virucida solo contro l’influenza A/H1N1” Autorizzazione semplificata (principio attivo a basso rischio) Efficacia dichiarata: “Virucida solo contro l’influenza A/H1N1”
Acido cloridrico (n. CAS 7647-01-0) Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: alghicida Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: alghicida
Solfato rameico penta idrato (n. CAS 7758-99-8) Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: alghicida Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: alghicida
Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1) Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: “Virus” Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: “Virus”
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) Autorizzazione dell’Unione Efficacia dichiarata: batteri e lieviti Autorizzazione dell’Unione Efficacia dichiarata: batteri e lieviti
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